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L.R. 03 Agosto 2001, n. 21 Disciplina delle strade del vino, dell’olio d’oliva e dei prodotti agroalimentari tipici e tradizionali.(1)

Art. 1

(Finalità)

1. In armonia con gli obiettivi delle politiche di sviluppo rurale e al fine di valorizzare, attraverso l'organizzazione e la qualificazione di un'offerta turistica di tipo integrato, le aree ad alta vocazione vitivinicola, olivicola e per i prodotti agroalimentari tipici e tradizionali, con particolare riferimento ai luoghi delle produzioni qualitative di cui alla legge 10 febbraio 1992, n. 164 (Nuova disciplina delle denominazioni d'origine) e successive modificazioni, al regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, al regolamento (CEE) n. 2082/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, al decreto del Ministro per le politiche agricole e forestali 8 settembre 1999, n. 350 ed alla legge 5 febbraio 1992, n. 169 (Disciplina per il riconoscimento della denominazione di origine controllata degli oli d'oliva vergini ed extravergini), la Regione, in attuazione della legge 27 luglio 1999, n. 268 (Disciplina delle "strade del vino"), promuove e disciplina, nell'ambito del proprio territorio, la realizzazione delle "strade de vino", delle "strade dell'olio di oliva e delle strade dei prodotti agroalimentari tipici e tradizionali", di seguito denominate "strade".

Art. 2

(Definizione di "strada e relative attività)

  1. Le "strade" sono percorsi segnalati e pubblicizzati con appositi cartelli, caratterizzati dalla presenza di vigneti e cantine di aziende agricole, singole ed associate, aperte al pubblico, ovvero di oliveti e frantoi, di aziende di produzione dei prodotti agroalimentari tipici e tradizionali regionali nonché di attrattive culturali, naturalistiche e storiche.

  2. Le attività di ricezione ed ospitalità, compresa la degustazione dei prodotti aziendali e l'organizzazione di attività ricreative, culturali e didattiche, svolte da aziende agricole aderenti al disciplinare di cui all'articolo 4, sono riconducibili alle attività agrituristiche secondo la normativa regionale vigente in materia.

Art. 3

(Regolamento di attuazione)

  1. Le “strade” devono essere realizzate e gestite nel rispetto delle disposizioni contenute nella presente legge e nel relativo regolamento di attuazione, che è emanato dalla Regione entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.(2)

    1. Il regolamento di cui al comma 1, in conformità ai decreti del Ministro per le politiche agricole e forestali previsti dall'articolo 3 della legge 268/1999, dispone in ordine, oltre che al recepimento dei vincoli che derivano dalla normativa comunitaria, tra l’altro:(3) a) ai criteri per omogeneizzare e quantificare l'offerta enoturistica, dei prodotti

    2. olivicoli e dei prodotti agroalimentari tipici e tradizionali regionali sulla base della definizione di standard minimi di qualità; b) alle modalità di promozione di un'immagine unitaria delle "strade" anche tramite la predisposizione di una specifica e omogenea segnaletica e simbologia informativa; c) alla determinazione dei contenuti generali del disciplinare tipo per la realizzazione e la gestione delle "strade".
  2. Il regolamento di cui al comma 1 disciplina, altresì, la costituzione di enoteche e di oleoteche regionali nonché del centro di valutazione della qualità dell’olio d’oliva laziale, da attuarsi presso la struttura del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), nel comune di Montelibretti.

Art. 4

(Comitato promotore e disciplinare per la realizzazione e la gestione della "strada")

  1. La "strada" è realizzata e gestita secondo quanto previsto da uno specifico disciplinare, i cui contenuti sono definiti in conformità agli indirizzi del disciplinare tipo determinati dal regolamento di cui all'articolo 3.

  2. Il disciplinare di cui al comma 1 è predisposto e sottoscritto da un comitato promotore, che allo scopo nomina un comitato tecnico - scientifico composto da cinque membri. Al comitato promotore possono aderire le aziende vitivinicole od olivicole, singole o associate, le aziende locali del settore agricolo interessato, le organizzazioni professionali agricole, i consorzi di tutela dei vini o quelli di tutela dell'olio di oliva del Lazio, le aziende produttrici di prodotti agroalimentari tipici e tradizionali, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli enti parco, nonché gli operatori economici, gli enti e le associazioni operanti nel campo culturale, turistico ed ambientale interessati alla realizzazione degli obiettivi della presente legge. I soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 12 luglio 2000 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 28 luglio 2000, aderenti al comitato promotore, devono avere le caratteristiche di cui agli articoli 5, 6, 7, 8, 9 e 10 del medesimo d.m. politiche agricole e forestali 12 luglio 2000.

  3. Al comitato promotore di cui al comma 2 devono partecipare, qualora si tratti di "strade del vino" o di "strade dell'olio d'oliva", almeno un terzo delle aziende singole

  1. o associate, ricadenti lungo l’itinerario indicato, produttrici di vino o di olio i cui terreni siano iscritti ad un albo o elenco di produzione, ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 15 della l. 164/1992 e dell'articolo 8 della l. 169/1992, oppure almeno un quarto di tali aziende unitamente ad uno o più comuni o ad una provincia o ad una camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura; qualora si tratti di "strade dei prodotti agroalimentari tipici e tradizionali", al comitato promotore di cui al comma 2 devono partecipare almeno un terzo delle aziende produttrici del prodotto interessato oppure almeno un quarto di tali aziende unitamente ad uno o più comuni

  2. o ad una provincia o ad una camera di commercio, industria, artigianato o agricoltura.

4. Qualora il comitato promotore rappresenti un territorio su cui insistono più denominazioni di origine o indicazioni geografiche tipiche, le quote di cui al comma 3 si ottengono con l'adesione delle aziende produttrici appartenenti alle varie denominazioni o indicazioni.

Art. 5

(Riconoscimento della "strada")

  1. Il disciplinare di cui all'articolo 4, comma 1, è trasmesso alla Giunta regionale dal comitato promotore, di cui all'articolo 4, comma 2, corredato dalla richiesta di riconoscimento della "strada" e dall'impegno dei sottoscrittori a realizzarla e gestirla secondo un progetto redatto tenendo conto dei contenuti del disciplinare stesso.

  2. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dalla ricezione del disciplinare, riconosce la "strada" previa verifica: a) della rispondenza agli standard minimi di qualità ed al disciplinare -tipo di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a) e c); b) della corrispondenza dell'itinerario progettato all'obiettivo della salvaguardia e valorizzazione dei comprensori destinati alla produzione di vini a denominazione di origine o ad indicazione geografica tipica, di oli a denominazione di origine e di prodotti agroalimentari tipici e tradizionali ai sensi, rispettivamente, della l. 164/1992, della l. 169/1992, del regolamento (CEE) n. 2081/92, del regolamento (CEE) n. 2082/1992 e del decreto del Ministro per le politiche agricole n. 350 del 1999.

  3. In presenza di richieste di riconoscimento della stessa "strada" presentate da più comitati promotori viene data priorità, qualora si tratti di "strade del vino" o di "strade dell'olio d'oliva", al comitato con il maggior numero di aziende i cui terreni siano iscritti ad un albo o elenco di produzione, ai sensi dell'articolo 15 della l.164/1992 e dell'articolo 8 della l. 169/1992; qualora si tratti di "strade dei prodotti agroalimentari tipici e tradizionali" viene data priorità al comitato maggiormente rappresentativo dei produttori, degli enti e degli altri operatori economici interessati.

  4. La Giunta regionale riconosce, altresì, per ogni "strada" uno specifico simbolo identificativo, in conformità alla disposizione di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b).

Art. 6

(Comitato di gestione)

  1. Entro sessanta giorni dal riconoscimento della "strada" da parte della Regione, ai sensi dell'articolo 5, il comitato promotore nomina il comitato di gestione, composto in maggioranza da produttori vitivinicoli, olivicoli e di prodotti agroalimentari tipici e tradizionali, e successivamente si scioglie.

  2. Il comitato di gestione deve avere le caratteristiche di cui all’articolo 3 del d.m. politiche agricole e forestali 12 luglio 2000.

  3. Il comitato di gestione: a) riceve le adesioni da parte dei soggetti interessati al disciplinare della "strada" riconosciuta dalla Regione; b) procede alla realizzazione della "strada" e alla sua gestione, secondo quanto previsto dal disciplinare e dal progetto di cui all'articolo 5, comma 1, nel rispetto delle disposizioni della presente legge e del regolamento di cui all'articolo 3; c) promuove la conoscenza della "strada" e il suo inserimento nei vari strumenti di promozione turistica attivati direttamente o indirettamente; d) vigila sulla coerente attuazione del progetto di cui all'articolo 5, comma 1, da parte di tutti i soggetti aderenti al disciplinare e sul buon funzionamento della "strada";

e) cura i rapporti con gli enti locali e gli altri enti ed organismi istituzionali aderenti al disciplinare; f) può gestire la campagna di informazione per la valorizzazione della "strada"; g) può presentare domanda per la concessione di incentivi ai sensi dell'articolo 7, comma 1;

Art. 7

(Programma per la concessione di incentivi)

  1. La Regione contribuisce, mediante la concessione di incentivi, ad iniziative finalizzate a dotare le "strade", riconosciute dalla Regione, di strutture e servizi funzionali al perseguimento delle finalità della presente legge.

  2. Gli incentivi di cui al comma 1 possono essere concessi a favore del comitato di gestione della "strada": a) per la creazione di una specifica segnaletica informativa riferita alla strada stessa; b) per la creazione e l'adeguamento di centri di informazione sull'area vitivinicola, olivicola ed enogastronomica interessata.

  3. Gli incentivi di cui al comma 1 sono concessi fino al 40 per cento dell'investimento totale e fino ad un massimo di lire. 100 milioni.

  4. La Regione concede inoltre incentivi ad aziende vitivinicole, olivicole o produttrici di prodotti agroalimenntari tipici e tradizionali, singole o associate, che hanno aderito al disciplinare della "strada", per l'adeguamento agli standard di qualità previsti dal regolamento di cui all'articolo 3, nonché per interventi concernenti strutture e servizi.

  5. Gli incentivi di cui al comma 4 sono concessi fino al 40 per cento dell'investimento totale e fino ad un massimo di lire 50 milioni.

  6. Ai fini della concessione degli incentivi di cui al presente articolo, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, adotta, ogni tre anni, un programma in cui sono indicate le iniziative da incentivare e le risorse finanziarie disponibili.

  7. La Giunta regionale, sulla base del programma di cui al comma 6, definisce i termini per la presentazione delle domande di concessione degli incentivi e la relativa documentazione da allegare, fissa i criteri per il procedimento di selezione delle domande stesse e le modalità per la rendicontazione degli incentivi concessi.

  8. I beneficiari degli incentivi sono tenuti a presentare alla Regione, nel rispetto delle modalità indicate della Giunta regionale ai sensi del comma 7, la rendicontazione degli incentivi stessi. Nel caso in cui l'incentivo concesso non risulti utilizzato, in tutto o in parte, per i fini indicati nel provvedimento di concessione, la Regione procede alla revoca del medesimo ed al recupero delle somme erogate.

Art. 8

(Formazione degli operatori)

1. La Regione prevede, nell'ambito dei piani regionali delle attività di formazione professionale di cui alla legge regionale 25 febbraio 1992, n. 23 e successive modificazioni, specifiche iniziative formative degli operatori coinvolti nella gestione delle "strade" riconosciute dalla Regione stessa.

Art. 9

(Funzioni dei comuni, delle province e delle comunità montane)

  1. I comuni, le province e le comunità montane esercitano le seguenti funzioni: a) adottano, su proposta dei comitati di gestione, i provvedimenti relativi alla localizzazione della segnaletica informativa delle "strade"; b) possono gestire, su proposta dei comitati di gestione, i centri di informazione sull'area vitivinicola, olivicola o enogastronomica interessata.

  2. Le province effettuano il controllo sul rispetto delle disposizioni contenute nella presente legge e nel relativo regolamento di attuazione e, in caso di gravi inadempienze da parte del comitato di gestione e di altri soggetti interessati, propongono alla Regione la revoca del riconoscimento della "strada".

Art. 10

(Funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo della Regione)

  1. La Regione esercitate funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo nei confronti dei comuni, delle province e delle comunità montane in relazione all’attività di cui all’articolo 9, ai sensi degli articoli 17 e 19 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 e successive modificazioni.

  2. In particolare la Giunta regionale attiva il potere sostitutivo nei confronti delle province in caso di inadempimento delle funzioni di cui all’articolo 9, comma 2 .

Art. 11

(Disposizioni finanziarie)

  1. Per le finalità di cui al articolo 7 è autorizzata per il 2001 la spesa di lire 1.000 milioni.

  2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale relativo all'esercizio finanziario 2001 è istituito il capitolo n. 21352 denominato: "Incentivi per iniziative relative alle "strade del vino, dell’olio di oliva e dei prodotti agroalimentari tipici e tradizionali", con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di lire 1.000 milioni.

  3. Alla copertura finanziaria di cui al comma 2 si fa fronte mediante riduzione di pari importo della dotazione finanziaria del capitolo 29002, lettera h) elenco 4 allegato al bilancio per l’esercizio 2001 ed alla copertura di cassa si provvede mediante riduzione per lire 1.000 milioni del capitolo 16325.

Art. 12

(Disposizione abrogativa)

    1. Le leggi regionali 31 gennaio 1983, n.12, 6 giugno 1985, n.90 e 28 luglio 1988, n. 44, sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 3. Eventuali procedimenti già avviati alla data di entrata in vigore della presente legge in applicazione alle leggi regionali citate, sono definiti secondo le

    2. modalità previste dalle leggi stesse.
  1. La legge regionale 22 maggio 1995, n. 39, è abrogata.

Art. 13

(Clausola sospensiva dell’efficacia e divieto di cumulo)

  1. Agli aiuti previsti dalla presente legge è data attuazione a decorrere dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio dell’avviso relativo all’esito positivo dell’esame di compatibilità da parte della Commissione delle Comunità europee ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea.

  2. I finanziamenti concessi ai sensi della presente legge non sono cumulabili con quelli previsti per le medesime iniziative da altre leggi statali e regionali.

Note:

(1) Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio del 13 agosto 2001 n. 22,

S.O. n. 5

(2)
Comma modificato dall'articolo 20, comma 5 della legge regionale 27 febbraio 2004, n. 2

(3)
Comma modificato dall'articolo 82 della legge regionale 6 febbraio 2003, n. 2

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.


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