Art. 10
1. La Strada dei Vini dei Castelli Romani deve avere unimmagine grafica ufficiale. A tal fine il Comitato Promotore o il Comitato di Gestione selezionano, con bando pubblico, dei criteri grafici coordinati (segni, caratteri, locuzioni, pittogrammi, ecc.). In particolare, verrà scelto un logo da affiancare a quello della Regione Lazio e della C.C.I.A.A. di Roma.
2. Tutti gli elementi grafici individuati verranno registrati, in conformità alla normativa vigente nazionale ed internazionale, da parte del Comitato Promotore o del Comitato di Gestione.
3. I criteri grafici ed il logo della Strada dei Vini dei Castelli Romani devono essere utilizzati obbligatoriamente per la realizzazione del materiale informativo aziendale. Presso il Comitato Promotore o il Comitato di Gestione verrà costituito un ufficio per lassistenza allo sviluppo grafico di materiale informativo aziendale, del quale le imprese possono eventualmente avvalersi. Il Comitato Promotore o il Comitato di Gestione può, a sua discrezione, richiedere che venga ritirato il materiale informativo aziendale che non rispetta i criteri grafici ed il logo della Strada dei Vini dei Castelli Romani.
4. La mancanza o la perdita, in modo reiterato, dei requisiti di cui al comma precedente è condizione per lesclusione dalla Strada dei Vini dei Castelli Romani.