Il territorio delle DOC> I Vini delle aree DOC
 
 
COLLI ALBANI
D.P.R. 6 agosto 1970 e seguenti

· tipologia:
  Esclusivamente bianco
  Si propone come normale, superiore, novello e spumante.
· zona:
  Ariccia, Albano Laziale.
  In parte: Roma, Pomezia, Ardea, Castelgandolfo, Lanuvio.
· vitigni:
  Malvasia bianca di Candia, fino ad un massimo del 60%.
  Trebbiano toscano, Trebbiano romagnolo, Trebbiano giallo e Trebbiano di Soave, da soli o congiuntamente, dal 25 al 50%. Malvasia del Lazio, dal 5 al 45%.
  Possono concorrere alla produzione anche le uve delle varietà di vitigni bianchi raccomandati o autorizzati per la provincia di Roma, fino al massimo del 10%, con l'esclusione della varietà Moscato.

caratteristiche:

· colore:
  dal giallo paglierino al paglierino scarico.
· odore:
  vinoso e delicato.
· sapore:
  caratteristico, fruttato; relativamente agli zuccheri residui può essere secco, abboccato o amabile, dolce.
· alcool:
  per il normale: minimo 10,50%.
  per il superiore: minimo 11,50%.

  Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno della zona di produzione.


 
COLLI LANUVINI
D.P.R. 8 febbraio 1971 e seguenti

· tipologia:
  Esclusivamente bianco
  Si producono il normale ed il superiore.
· zona:
  Genzano.
  In parte: Lanuvio.
· vitigni:
  Malvasia bianca di Candia e puntinata, fino ad un massimo del 70%.
  Trebbiano (toscano, verde e giallo), in misura non inferiore al 30%.
  Possono concorrere alla produzione anche le uve bianche delle varietà di altri vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Roma, per non pi del 10%.

caratteristiche:

· colore:
  giallo paglierino più o meno intenso.
· odore:
  vinoso, delicato e gradevole.
· sapore:
  sapido di giusto corpo armonico, vellutato; relativamente agli zuccheri residui può essere secco o amabile.
· alcool:
  per il normale: minimo 11%.
  per il superiore: minimo 12%.

  Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno della zona di produzione.


 
FRASCATI
D.P.R. 3 marzo 1966 e seguenti

· tipologia:
  Esclusivamente bianco
  Si producono il normale, il superiore, il novello, lo spumante ed il cannellino.
· zona:
  Frascati, Grottaferrata, Monte Porzio Catone.
  In parte: Roma, Montecompatri.
· vitigni:
  Malvasia bianca di Candia e Trebbiano toscano, da soli o con-giuntamente, in misura non inferiore al 70%.
  Possono concorrere alla produzione Greco e Malvasia del La-zio, fino ad un massimo del 30%.
  In tale ambito le altre varietà di vitigni a frutto bianco raccomandati o autorizzati per la provincia di Roma, da soli o congiuntamente, fino al massimo del 10%.
  Sono esclusi altri vitigni aromatici.

caratteristiche:

· colore:
  paglierino più o meno intenso.
· odore:
  per il normale: vinoso, con profumo caratteristico delicato.
  per il novello: vinoso intenso, fruttato che ricorda lĠuva ammostata.
  per lo spumante: vinoso, etereo e delicato con un leggero profumo caratteristico.
· sapore:
  nel normale: sapido, morbido, fine, vellutato e, relativamente agli zuccheri residui, pu˜ essere secco o asciutto; amabile; dolce o cannellino.
  nel novello: sapido, morbido, leggermente acidulo, talvolta vivace.
  nello spumante: sapido, vivace ed armonico.
· alcool:
  per il normale: minimo 11%.
  per il superiore: minimo 11,50%.
  per il novello: minimo 10,50%.
  per lo spumante: minimo 11,50 %.

per lo spumante:

· spuma:
  vivace.
· perlage:
  fine, persistente.

  La vinificazione e l'imbottigliamento debbono essere effettuati all'interno della zona di produzione. Quest'ultima disposizione è in corso di progressiva attuazione.


 
MARINO
D.P.R. 6 agosto 1970 e seguenti

· tipologia:
  Esclusivamente bianco
  Si producono il normale, il superiore e lo spumante.
· zona:
  Marino (e l'attuale Ciampino).
  In parte: Roma e Castelgandolfo.
· vitigni:
  Malvasia bianca di Candia, fino ad un massimo del 60%.
  Trebbiano toscano, Trebbiano romagnolo, Trebbiano giallo e Trebbiano di Soave, da soli o congiuntamente, dal 25 al 55%. Malvasia del Lazio, dal 5 al 45%.
  Possono concorrere alla produzione anche le uve delle varietà di vitigni bianchi raccomandati o autorizzati per la provincia di Roma, fino al massimo del 10%, con lĠesclusione della varietà Moscato.

caratteristiche:

· colore:
  dal giallo paglierino al paglierino scarico.
· odore:
  vinoso e delicato.
· sapore:
  caratteristico fruttato; relativamente agli zuccheri residui può essere secco o abboccato o amabile, dolce.
· alcool:
  per il normale: minimo 11%.
  per il superiore: minimo 11,50%.

  Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno della zona di produzione.


 
MONTECOMPATRI-COLONNA o MONTECOMPATRI o COLONNA
D.P.R. 29 maggio 1973 e seguenti

· tipologia:
  Esclusivamente bianco; normale, superiore e frizzante (amabile o dolce).
  Si propone come normale, superiore, novello e spumante.
· zona:
  Colonna.
  In parte: Montecompatri, Zagarolo e Rocca Priora.
· vitigni:
  Malvasia di Candia e Malvasia puntinata, fino ad un massimo del 70%.
  Trebbiano toscano, Trebbiano verde e Trebbiano giallo, in misura non inferiore al 30%.
  Possono concorrere alla produzione anche le uve bianche delle varietà Bellone e Bonvino, fino ad un massimo del 10%.

caratteristiche:

· colore:
  paglierino più o meno intenso.
· odore:
  vinoso, delicato, gradevole.
· sapore:
  caratteristico armonico; relativamente agli zuccheri residui può essere secco o asciutto, amabile o dolce.
· alcool:
  per il normale: minimo 11%.
  per il superiore: minimo 11,50%.

  Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno della zona di produzione.


 
VELLETRI - BIANCO
D.P.R. 31 marzo 1972 e seguenti

· tipologia:
  bianco, normale e superiore, spumante.
  Si propone come normale, superiore, novello e spumante.
· zona:
  Velletri, Lariano.
  In parte: Cisterna di Latina.
· vitigni:
  Malvasia bianca di Candia e Malvasia puntinata, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 70%.
  Trebbiano toscano, Trebbiano verde e Trebbiano giallo, in misura non inferiore al 30%.
  Possono concorrere alla produzione, da sole o congiuntamente, anche le uve delle varietà Bellone e Bonvino, fino ad un massimo del 10%.

caratteristiche:

· colore:
  paglierino più o meno intenso.
· odore:
  vinoso, gradevole, delicato.
· sapore:
  di giusto corpo, armonico e vellutato; relativamente agli zuccheri residui può essere secco, amabile o dolce (tipologia esclusa per lo spumante).
· alcool:
  per il normale: minimo 11%.
  per il superiore: minimo 11,50%.
  per lo spumante: minimo 11%.

  Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno della zona di produzione.

VELLETRI - ROSSO
D.P.R. 31 marzo 1972 e seguenti

· tipologia:
  rosso, normale e riserva.
· zona:
  Velletri, Lariano.
  In parte: Cisterna di Latina.
· vitigni:
  Sangiovese dal 30% al 45%.
  Montepulciano dal 30% al 40%.
  Cesanese comune e/o Cesanese di Affile non inferiore al 15%.
  Possono concorrere alla produzione, da sole o congiuntamente, anche le uve delle varietà Bombino Nero, Merlot e Ciliegiolo, fino ad un massimo del 10%.

caratteristiche:

· colore:
  rubino più o meno intenso, tendente al granato per il tipo Riserva.
· odore:
  vinoso intenso, profumo etereo per il tipo invecchiato.
· sapore:
  secco o amabile; vellutato, armonico, giustamente tannico.
· alcool:
  per il normale: minimo 11,50%.
  per il riserva: minimo 12,50%.
  Inoltre nel Riserva si richiede un invecchiamento minimo di 2 anni.

  Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno della zona di produzione.


 
ZAGAROLO
D.P.R. 29 maggio 1973

· tipologia:
  esclusivamente bianco, normale e superiore.
  Si propone come normale, superiore, novello e spumante.
· zona:
  Gallicano.
  In parte: Zagarolo (e l'attuale San Cesareo).
· vitigni:
  Malvasia (bianca di Candia e puntinata), fino ad un massimo del 70%.
  Trebbiano (toscano, verde e giallo), in misura non inferiore al 30%.
  Possono concorrere alla produzione anche le uve bianche delle varietà Bellone e Bonvino, fino ad un massimo del 10%.

caratteristiche:

· colore:
  giallo paglierino pi o meno intenso.
· odore:
  vinoso, delicato e gradevole.
· sapore:
  morbido, caratteristico, armonico; relativamente agli zuccheri residui può essere: secco o amabile.
· alcool:
  per il normale: minimo 11,50%.
  per il superiore: minimo 12,50%.

  Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno della zona di produzione.


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